Bonus facciate luglio 2024: le novità rispetto agli anni passati
In 30 sec
- Il bonus facciate 2024 è molto diverso rispetto alla versione 2002 e 2021
- Le alternative per beneficiarne ancora sono il Bonus ristrutturazione e l’Ecobonus
- Continua la lettura per scoprire cosa prevede, come funziona e chi può richiederlo
Il Bonus facciate era fino al 2023 una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES). L’agevolazione era concessa per i lavori di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici esistenti. Lo sconto fiscale si applicava anche agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Nonostante la cessazione, ci sono altre agevolazioni utilizzabili:
- fino al 31 dicembre 2024, per tinteggiare le pareti esterne dello stabile è possibile usufruire del Bonus ristrutturazione con detrazione d’imposta del 50% fino a una soglia massima di spesa di 96mila euro;
- è possibile utilizzare anche l’Ecobonus con “sconto” fiscale al 65% in caso di contestuale installazione del cappotto termico per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
Il Bonus facciate prevedeva la cumulabilità con altre agevolazioni e per questo motivo oggi può essere ancora richiesto con il Bonus ristrutturazione e l’Ecobonus.
Che cos’è il Bonus facciate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Bonus facciate è stata una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo:
- del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021;
- del 60% delle spese sostenute nel 2022.
Questa agevolazione fiscale poteva essere richiesta da:
- persone fisiche;
- enti pubblici e privati, commerciali e non commerciali;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- società di persone e società di capitali che siano in possesso dell’immobile sul quale si vuole effettuare l’intervento sulla facciata.
Bonus facciate: interventi ammessi in detrazione
BONUS FACCIATE: PER QUALI IMMOBILI |
BONUS FACCIATE: PER QUALI INTERVENTI |
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Il Bonus facciate si applicava sugli interventi per il restauro o il recupero delle pareti esterne di:
- edifici esistenti;
- parti di edifici esistenti;
- unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Per questa agevolazione non erano previsti limiti massimi di spesa: tuttavia, è bene ricordare che era valida soltanto per il perimetro esterno di un edificio.
Ecco quali erano gli interventi di riqualificazione di un edificio ammessi al Bonus facciate:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessavano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Dal Bonus facciate erano esclusi una serie di lavori. Ecco quali:
- gli interventi riguardanti le facciate interne dell’edificio, tranne nei casi in cui fossero visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico;
- i lavori sulle superfici che confinano con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne nei casi in cui fossero visibili dalla strada o dal suolo a uso pubblico;
- il rifacimento di terrazzi e lastrici solari;
- la riverniciatura di scuri e persiane;
- lavori di pulitura e tinteggiature del muro di cinta.
Utilizzo dell’agevolazione: la detrazione fiscale
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI |
SPIEGAZIONE |
Bonifico “parlante” |
Questo pagamento tracciato deve specificare:
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Prima di tutto occorre precisare che usufruivano del Bonus facciate tutti quei soggetti che sostenevano le relative spese di riqualificazione, le quali dovevano essere documentate tramite fatture e bonifici.
In particolare:
- familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori, che poteva essere per esempio il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile;
- convivente more uxorio, anche se non è proprietario dell’edificio o titolare di un contratto di comodato.
In secondo luogo, c’è da ricordare che la detrazione fiscale andava ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui erano sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spettava fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Per poter usufruire del Bonus facciate tramite detrazione era necessario che i pagamenti delle spese fossero effettuati tramite bonifico bancario o postale, sul quale doveva essere riportato il codice fiscale della persona beneficiaria della detrazione, e il numero di partita IVA o il codice fiscale di chi riceveva il bonifico.
Bonus facciate: sconto in fattura e cessione del credito
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, i beneficiari dell’agevolazione potevano scegliere:
- per lo sconto in fattura;
- per la cessione del credito alla banca o ad altri intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate spiega che lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. A proposito del Bonus facciate ricorda che esso era “pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto”. E che, in linea generale, lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.
Per quanto riguarda la cessione del credito, che era possibile avvalersi per il Bonus facciate quando era in vigore fino al 2023, esso consiste nella possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a:
- fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.