Novità in arrivo per le bollette luce e gas. Dal 1° gennaio 2025 scattano le nuove regole di ARERA per assicurare una maggior protezione ai clienti domestici in tema di contratti energia elettrica e metano sottoscritti a distanza, modifiche unilaterali, telemarketing e teleselling.
Nel paragrafo che segue accendiamo i riflettori sulle disposizioni previste dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente nella delibera 395/2024/R/com. Prima, però, ricordiamo che una mossa vincente per risparmiare in bolletta è sottoscrivere offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un prezzo dell’energia elettrica e gas (costo kWh e costo Smc) quanto più contenuto possibile. Infatti, l’approvvigionamento della materia prima resta una delle voci che più incidono sulla spesa complessiva delle tue utenze.
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Bollette luce e gas e le nuove regole ARERA: cosa cambia dal 2025
LE DOMANDE |
LE RISPOSTE |
In che cosa consistono le novità in arrivo per le bollette luce e gas? |
Dal 1/1/2025 scattano nuove regole per una maggior tutela dei consumatori su:
- contratti luce e gas sottoscritti a distanza
- modifiche contrattuali da parte dei fornitori
- telemarketing e teleselling
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Dove sono contenute queste nuove disposizioni? |
Nella delibera 395/2024/R/com di ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente |
Qual è una delle novità principali per i contratti luce e gas stipulati al telefono? |
L’assenso orale non basta più. Affinché l’ok del cliente sia valido serve una conferma scritta dello stesso di aver ricevuto il documento con le condizioni contrattuali |
E cosa cambia per i contratti sottoscritti porta a porta? |
C’è più tempo per esercitare il diritto di ripensamento: da 14 giorni a 30 giorni |
Cosa cambia dal 2025 per le modifiche unilaterali? |
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi. La riduzione a 1 mese di preavviso vale solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi luce e gas |
La delibera 395/2024/R/com di ARERA introduce nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza ai consumatori:
- sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono);
- sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
Entriamo ora nel dettaglio delle singole disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Contratti via telefono, serve la conferma scritta
Per i contratti via telefono il solo assenso orale non basterà più. Sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole (come posta cartacea o email) disponibile e accessibile.
Inoltre, sempre per quanto riguarda i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o firmati a distanza, arriva l’obbligo per il venditore “di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole (tipo posta cartacea o email), in grado di riportare data e ora della comunicazione”, si legge in una nota di ARERA.
Vendite porta a porta, più tempo per il diritto di ripensamento
Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.
Modifiche unilaterali, le novità
ARERA fa sapere inoltre che, dal 2025, le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali “dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione”.
Preavviso delle comunicazioni
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
L’onere della prova grava sul venditore
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di un’eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.
Infine, si legge ancora nella nota ufficiale di ARERA, a tutela del consumatore è ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.
Bollette luce e gas, Besseghini: più tutela per i clienti
Commentando la delibera 395/2024/R/com, che implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, il presidente di ARERA, Stefano Besseghini ha spiegato che “negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.