Bollette luce e gas, scattano più tutele e maggiori garanzie per i consumatori. Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole di ARERA per i contratti relativi alle forniture di energia elettrica e metano.
Tra le disposizioni più stringenti introdotte dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ci sono quelle relative ai contratti stipulati a distanza, cioè la sottoscrizione di offerte per le utenze casa tramite addetti di call center o venditori “porta a porta”. Così come è stata introdotta una maggior trasparenza in fatto di modifiche unilaterali dei contratti da parte delle compagnie energetiche.
Nel paragrafo che segue passiamo ai raggi X le novità introdotte da ARERA con la delibera 395/2024/R/com. Prima, però, ricordiamo che, se sei a caccia di tariffe luce e gas del Mercato Libero per risparmiare in bolletta, il comparatore di SOStariffe.it è un tuo “alleato” della convenienza.
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Bollette luce e gas: ecco cosa cambia a gennaio 2025
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NOVITÀ BOLLETTE LUCE E GAS: COSA SAPERE |
1 |
Per i contratti luce e gas stipulati a distanza, il “sì” a voce non basta più. Serve una conferma scritta del cliente che attesti di aver ricevuto il documento con le condizioni contrattuali dell’offerta |
2 |
Per i contratti luce e gas sottoscritti “porta a porta”, c’è più tempo per esercitare il diritto di ripensamento: da 14 a 3o giorni |
3 |
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi |
Come anticipato poco sopra, ARERA ha introdotto nuove regole per i contratti di elettricità e metano, con l’obiettivo di “offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore”, spiegano dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Di seguito passiamo sotto la lente ciascuna variazione, già in vigore dal 1° gennaio 2025.
Contratti via telefono, il “sì” a voce non basta più
Una delle principali novità previste da ARERA è lo stop alla sottoscrizione di offerte gas e luce con il solo assenso via telefono. Affinché il contratto sottoscritto tramite call center sia considerato valido, è indispensabile la conferma da parte del cliente della ricezione del documento scritto con tutte le condizioni contrattuali dell’offerta. Tale informativa deve essere trasmessa su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole (come posta cartacea, email o notifica in app) disponibile e accessibile.
Vendite porta a porta, c’è più tempo per ripensarci
Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) nell’abitazione di un cliente domestico, si allunga il periodo concesso al consumatore per esercitare il diritto di ripensamento: fino all’anno scorso c’erano 14 giorni di tempo, dal 1° gennaio 2025 si è passati a un arco temporale di 30 giorni.
Questo diritto permette al cliente di annullare la nuova offerta sottoscritta senza dover pagare nulla e senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione.
Modifiche unilaterali del contratto, il preavviso è maggiore
Secondo le nuove disposizioni di ARERA, le variazioni unilaterali e i rinnovi devono essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
Anche nel caso di modifiche delle condizioni contrattuali, le comunicazioni da parte dei fornitori energetici devono “essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente”, precisano da ARERA.
E ancora: quando si tratta di variazioni unilaterali e rinnovi, le comunicazioni devono “essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali”.